Art. 4.
(Rapporti fra il gestore e l'esercente).

      1. Il rapporto intercorrente fra il gestore e l'esercente deve essere disciplinato con contratto avente forma scritta, di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni. Non costituisce causa di risoluzione del contratto la cessione o l'affitto dell'azienda dell'esercente. Il contratto,

 

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salvo diversa volontà delle parti, è liberamente trasmissibile sia per atto tra vivi che per diritto ereditario.
      2. Il contratto, oltre ad eventuali condizioni integrative liberamente concordate fra le parti, deve, a pena di nullità, riportare:

          a) il PIN di iscrizione al registro;

          b) la completa indicazione della licenza di esercizio del locale nonché delle autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza;

          c) la completa indicazione dell'autorizzazione rilasciata dal gestore per l'installazione di videogiochi;

          d) la dichiarazione di idoneità del locale alla destinazione assegnata nonché di sicurezza degli impianti ivi esistenti in conformità alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

          e) la previsione di risoluzione automatica del rapporto in caso di cancellazione del gestore dal registro, di ritiro della licenza di esercizio del locale, di revoca delle autorizzazioni amministrative o di pubblica sicurezza;

          f) l'espressa previsione del rinnovo dei videogiochi a vincita a cura e a spese del gestore almeno ogni quattro anni.

      3. Ai fini di una più efficace tutela dei minori cui è interdetto l'utilizzo dei videogiochi di cui ai commi 6 e 7, lettera b), dell'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto direttoriale dell'AAMS 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 2003, i medesimi videogiochi possono essere installati negli esercizi di cui all'articolo 2 del citato decreto direttoriale 27 ottobre 2003 solo in aree o in locali specificamente adibiti, al cui ingresso

 

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deve essere evidenziato il divieto di entrata per i minori. L'esercente è tenuto a fare osservare tale divieto ai minori di anni diciotto ai sensi del citato articolo 110, comma 8, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
      4. Ai sensi di quanto previsto dal contratto l'esercente riceve dal gestore il pagamento del corrispettivo liberamente pattuito fra le parti. In nessun caso tale corrispettivo può essere superiore al 3,5 per cento dell'importo giocato per ogni singolo videogioco installato nei propri locali.
      5. Le sale giochi, i circoli ricreativi pubblici e privati e i locali a questi assimilabili realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, che prevedano l'installazione dei videogiochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 dicembre 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere ubicati a distanza non inferiore a 1.000 metri lineari calpestabili da quelli già esistenti ed operanti alla medesima data.